Ripartizione spese della casa familiare

In costanza di convivenza

Quando la convivenza cessa, in presenza di figli, occorre, anzitutto, risolvere le questioni inerenti l’assegnazione della casa familiare (che di consueto viene assegnata al convivente presso il quale sono collocati i figli nati dal rapporto di convivenza), indipendentemente dalla riconducibilità della proprietà dell’immobile ad uno o ad entrambi i conviventi. Sul punto confronta anche il contributo “L’assegnazione della casa familiare in presenza di figli nati dalla convivenza”.

Le questioni da risolvere, in caso di cessazione della convivenza, tuttavia, non finiscono qua. A chi spetta il pagamento delle spese condominiali ordinarie? E quelle straordinarie. A chi spetta la sostituzione dello scaldabagno? A chi spetta il pagamento del vitto? E la tinteggiatura della casa familiare a chi spetta? e se l’assegnatario della casa familiare vuole cambiare l’arredamento della stanza del figlio?

Ovviamente stiamo analizzando, lo ribadiamo, il caso di interruzione di una convivenza dalla quale sono nati dei figli. In Italia, infatti, la convivenza, anche protrattasi per parecchi anni, dalla quale non sono nati figli, non produce effetti giuridici automatici per gli ex conviventi (ci riferiamo per esempio agli obblighi di mantenimento), salvo quelli scaturenti da intese contrattuali o disposizioni unilaterali di uno dei conviventi in favore dell’altro (sul punto, anche per i possibili rimedi a queste lacune, verifica Il testamento in caso di convivenza, nonché Tutela del convivente in ambito successorio).

Ebbene, laddove nel decreto del Giudice (sia nel caso in cui sia stato recepito l’accordo dei conviventi, sia laddove il provvedimento giudiziale sia stato emanato dopo un procedimento in contenzioso tra i conviventi), nulla sia riferito con riferimento alle suindicate spese, queste devono essere ripartite secondo criteri desumibili dalle norme che regolano la proprietà dei beni immobili: saranno quindi a carico del titolare del diritto di godimento tutte le spese per le riparazioni ordinarie dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso – e cioè quelle che sono conseguenza del modo in cui è stata usata la cosa – e non invece quelle che derivano da vetustà o caso fortuito (artt. 1575 n. 2(1) , 1576(2) e 16083 (3) cod. civ.) che dovranno essere poste a carico del proprietario unitamente alle spese di carattere straordinario inerenti alla proprietà o alla sua conservazione.

Ne consegue, che in carenza di disposizioni giudiziarie sul punto, ovvero, in assenza di accordo tra i conviventi, le spese condominiali ordinarie competeranno al convivente assegnatario dell’abitazione familiare insieme ai figli; le spese straordinarie competeranno al convivente proprietario dell’immobile(4) .

In termini ancora più pratici, dunque, la sostituzione della caldaia, per esempio, deve essere posta a carico della proprietà dell’immobile, e non al convivente (non proprietario dell’immobile) assegnatario con i figli della casa familiare. Quest’ultima spesa, infatti, deve considerarsi caratterizzata dalla straordinarietà (rispetto alla manutenzione ordinaria della caldaia di competenza dell’assegnatario della casa familiare). E ancora, per gli stessi principi, le spese legate all’utilizzo della casa familiare rimangono a carico del convivente assegnatario: riparazione o sostituzione di elettrodomestici; abbonamenti a tv satellitari ed alla pay per view (es. sky); manutenzione ordinaria dei serramenti interni ed esterni (finestre e tapparelle); manutenzione o riparazione dell’impianto di condizionamento. Laddove, invece, la vetustà della cucina, ovvero della cameretta dei figli, a causa della vetustà e della impossibilità di compiere ulteriori riparazioni delle stesse, renda inservibile all’uso preposto le stesse, la loro sostituzione potrebbe essere considerata una spesa straordinaria da sostenere in eguale misura tra i conviventi.


(1) c.c. art. 1575. Obbligazioni principali del locatore.
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione [c.c. 1177, 1590, 1617];
2) mantenerla in istato da servire all’uso convenuto [c.c. 1576, 1577, 1581, 1582, 1584];
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione [c.c. 1585, 1586].


(2) c.c. art. 1576. Mantenimento della cosa in buono stato locativo.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie [c.c. 1575, n. 2, 1583], eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore [c.c. 1577, 1621, 2764].

Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.


(3) c.c. art. 1609. Piccole riparazioni a carico dell’inquilino.
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese [c.c. 1621], sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito [c.c. 1590, 1807, 2764].

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.


(4) Molte sentenze in materia di ripartizione tra i coniugi delle spese della casa coniugale, possono ispirare le regole della ripartizione tra i conviventi delle spese della casa familiare:

Trib. Milano Sez. IX, 09/07/2013: “Merita accoglimento la domanda giudiziale con la quale la ricorrente chieda condannarsi l’ex coniuge alla rifusione delle spese straordinarie dalla stessa sostenute in via esclusiva, per il mantenimento dei figli minorenni, oltre che delle spese condominiali straordinarie ed ordinarie per l’ex casa coniugale assegnata in comproprietà ad entrambi gli ex coniugi, nei limiti in cui le anzidette spese risultino documentate e provate in sede giudiziaria.”

Trib. Mantova, 23/02/2007: “Qualora, a seguito di separazione, alla moglie venga attribuito il diritto di abitare nella casa di proprietà del marito senza che nulla si stabilisca circa le spese inerenti all’immobile, queste devono essere ripartite secondo criteri desumibili dalla disciplina normativa degli istituti giuridici in cui si verifica analoga situazione di distacco soggettivo del godimento dell’immobile dal diritto di proprietà: saranno quindi a carico del titolare del diritto di godimento tutte le spese per le riparazioni ordinarie dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso – e cioè quelle che sono conseguenza del modo in cui è stata usata la cosa – e non invece quelle che derivano da vetustà o fortuito (artt. 1575, n. 2, 1576 e 1609 c.c.) che dovranno essere poste a carico del proprietario unitamente alle spese di carattere straordinario inerenti alla proprietà o alla sua conservazione.”