Il collocamento dei figli paritetico in caso di separazione
Il collocamento dei figli paritetico in caso di separazione (50% del tempo con ciascun genitore)
Il presente contributo ha lo scopo di esaminare le tendenze giurisprudenziali più recenti con riferimento al collocamento dei figli paritetico in caso di separazione (50% del tempo con ciascun genitore). Sul punto, l’articolo 337 ter del Codice Civile regola i rapporti tra genitori e figli dopo la separazione dei genitori, precisando i loro diritti e obblighi nei confronti dei minori e disciplinando l’affidamento degli stessi. Nello specifico, il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e, per realizzare tale finalità, il giudice deve adottare i provvedimenti con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale del minore.
Almeno in linea teorica, quindi, l’ordinamento italiano sembra prediligere il sistema del cosiddetto affido condiviso, prevedendo, solo in pochi casi, l’affido esclusivo. Difatti, mentre da un lato, al secondo comma dell’art. 337 ter cod. civ., è stabilito che il giudice valuti prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, dall’altro, il disposto del primo comma dell’art. 337 quater cod. civ. prevede che il giudice possa disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Tali norme, tuttavia, non disciplinano il collocamento del minore, aspetto affidato alle valutazioni che il giudice è tenuto ad effettuare esaminando il caso specifico.
È evidente, tuttavia, che un rapporto continuativo con entrambi i genitori (fine ultimo dell’affidamento condiviso) possa realizzarsi più facilmente per il tramite di un collocamento paritetico dei figli presso i genitori (per esempio con 15 giorni continuativi al mese con il padre ed i 15 successivi con la madre), che soddisfa concretamente il principio del rispetto della bigenitorialità.. La collocazione paritetica, peraltro, comporta l’esclusione della corresponsione dell’assegno di mantenimento, in quanto i genitori sarebbero tenuti a provvedere al figlio, economicamente e non, con una forma di mantenimento diretta e alternata.
A tal proposito, una recente pronuncia ha statuito che, in conseguenza della collocazione paritetica del figlio minore presso ciascuno dei genitori, fosse giustificata la previsione del mantenimento “in forma diretta” e, quindi, andasse revocato il contributo previsto a carico del padre ed in favore della madre[1].
La recente prassi giurisprudenziale italiana
Sebbene l’istituto del collocamento paritetico possa considerarsi protagonista di una recente tendenza giurisprudenziale, non è ancora molto diffuso a causa del forte ancoraggio del sistema italiano alla forma “tipica” dell’affido condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori. La causa principale della scarsa applicazione della collocazione paritetica da parte dei Giudici, può ravvisarsi nell’esigenza del genitore più debole a livello economico di chiedere l’assegnazione della casa familiare giustificata in caso di collocamento prevalente.
Secondo la recente prassi giurisprudenziale, il collocamento del minore presso entrambi i genitori in modo paritetico rispetta il principio della bigenitorialità e tiene conto in via prioritaria delle sue esigenze. Non deve essere disposto l’assegno di mantenimento del minore, laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore può dare in via diretta al mantenimento del minore[2].
Una recente pronuncia suggerisce al giudice la possibilità di discostarsi dal principio della frequentazione paritaria esclusivamente al fine di assicurare la situazione più confacente al suo benessere, ad esempio variando le tempistiche e le modalità di frequentazione: “il regime legale dell’affidamento condiviso orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; tuttavia, nell’interesse di quest’ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena”[3].
Sulla stessa lunghezza d’onda è stato precisato che la bigenitorialità, che si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio e nella cooperazione dei medesimi, nell’osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore[4].
In riferimento all’aspetto concreto dell’abitazione del minore una volta disposto il collocamento paritetico, è stata considerata legittima la modalità di collocamento del figlio minore che preveda l’alternanza dei genitori a vivere con il figlio presso l’abitazione di uno dei due coniugi[5]. Sempre con riferimento all’aspetto dell’abitazione del minore, il Tribunale di Marsala ha autorizzato, a seguito della pronuncia favorevole alla collocazione paritetica della figlia, affidata ad entrambi i genitori, ai quali è stata assegnata la casa coniugale, la divisione della stessa in due zone separate con ingressi differenti. Ciascuna zona risultante dalla suddetta divisione è stata affidata ai genitori, con previsione di abitarla separatamente, e provvedere a garantire tutto l’occorrente necessario per la figlia, sostentandola economicamente nella forma del mantenimento diretto[6].
Non mancano, tuttavia, anche pronunce che non sembrano rispettare il suindicato trend giurisprudenziale sopra indicato: il Tribunale di Rieti ha ritenuto la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrispondente all’esigenza di serenità dei minori assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la casa familiare dove i minori hanno vissuto finora può garantire. Secondo tale pronuncia, la collocazione paritetica, seppur ispirata dai migliori presupposti, non appare confacente all’interesse supremo dei minori ad avere un unico e stabile domicilio[7].
Per approfondimenti (e per un primo appuntamento senza impegno e costi a carico del richiedente) contattare Avv. Marco Pola: 02.72022469 – marcopola@npassociati.com
[1] Trib. Perugia, 1 settembre 2021.
[2] Trib. Roma, 26 marzo 2019, n. 6447, in De Jure.
[3] Cass. Civ., 17 settembre 2020, n. 19323, in Leggi d’Italia.
[4] Trib. Messina, 7 ottobre 2020, n. 1399, in De Jure.
[5] Trib. Rieti, 11 ottobre 2018, n. 489, in De Jure.
[6] Trib. Marsala, 7 ottobre 2021.
[7] Trib. Velletri, 6 maggio 2020, n. 680, in De Jure.