Gli aspetti pratici delle unioni civili

Gli aspetti pratici delle unioni civili.

Al comma 34 dell’articolo 1 della L. 76/2016, che ha riconosciuto e disciplinato le Unioni Civili, hanno fatto seguito, dapprima, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, con la disciplina in via transitoria relativa alla la tenuta dei registri dello Stato Civile[1] che prevede tra l’altro la necessità, per le parti che si vogliono unire, di rendere personalmente e congiuntamente, innanzi all’Ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile, indicando i propri dati anagrafici e la mancanza di cause ostative all’unione; in seguito, hanno fatto seguito i decreti legislativi attuativi, che sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2017 [2] che hanno soddisfatto ulteriori esigenze:

  • adeguare le norme dell’ordinamento dello stato civile alle previsioni di legge riguardanti le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
  • coordinare nel Codice Penale e di Procedura Penale l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge;
  • coordinare le regole di diritto internazionale privato con l’applicazione della disciplina dell’unione civile regolata da leggi italiane.

Per quanto riguarda il primo punto è stato modificato il D.P.R. del 2 novembre 2000 n.396[3], e sono state disciplinate nel dettaglio le annotazioni da inserire negli atti di costituzione dell’unione civile, le modalità di presentazione della richiesta, il contenuto che la stessa deve avere, e gli adempimenti necessari da parte degli ufficiali di stato civile.

Sempre con riferimento agli aspetti pratici delle unioni civili, per quanto riguarda invece le norme di natura penale, è stato inserito all’interno del codice penale il nuovo articolo 574-ter, che equipara il matrimonio alle unioni civili. Questo è particolarmente rilevante per tutti quei casi in cui la qualità di coniuge è elemento costitutivo o aggravante di un determinato reato, e per effetto della nuova disciplina dunque si applicherà anche alla parte di un’unione civile.[4]

Infine, l’ultimo punto ha ad oggetto la modifica ed il riordino delle norme di diritto internazionale privato, per le coppie dello stesso sesso che abbiano contratto unione, matrimonio o altro istituto analogo all’estero. Perché sia possibile la conversione e il riconoscimento in Italia dell’unione civile il matrimonio o altro istituto analogo deve essere stato contratto all’estero da cittadini entrambi italiani e dello stesso sesso.[5] I rapporti personali e patrimoniali tra le parti saranno regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui Autorità l’unione è stata costituita, ma, a richiesta di una delle parti, il giudice può disporre l’applicazione della legge dello Stato nel quale la vita della coppia è prevalentemente localizzata.

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[1]Il 28 luglio 2016 è quindi stato emanato il “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016 n. 76. Il regolamento ha previsto nello specifico le modalità di presentazione della richiesta di costituzione dell’unione civile, sia per quanto riguarda i contenuti della dichiarazione che le parti devono rendere di fronte all’ufficiale di stato civile, e sia gli adempimenti successivi da parte degli uffici anagrafici. Per quanto riguarda le parti, esse devono rendere personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile, indicando i propri dati anagrafici e la mancanza di cause ostative all’unione. L’ufficiale deve redigere un verbale, sottoscritto dalle parti e dai testimoni, in cui sono elencati i principali diritti e doveri delle parti e la loro scelta in materia di regime patrimoniale. Gli uffici anagrafici procedono quindi all’annotazione nell’atto di nascita e all’aggiornamento della scheda anagrafica, e, nel 15 giorni successivi, gli ufficiali si accertano circa la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti. Il regolamento si occupa altresì dello scioglimento delle unioni civili, che può essere anche consensuale e dunque assoggettato alla disciplina della Legge 10 novembre 2014 n.162 (Negoziazione assistita). In ogni caso, guardando sempre agli aspetti pratici delle unioni civili, l’unione civile si scioglie quando le parti ne manifestino l’intenzione, anche disgiuntamente, dinnanzi all’ufficiale dello stato civile. In questo caso la domanda di scioglimento va proposta decorsi 3 mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.

 

[2] Nello specifico si tratta dei D.Lgs. n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017.

[3] Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[4] Viene dunque estesa alle persone unite civilmente la causa di non punibilità dei delitti contro il patrimonio prevista dall’art. 649 c.p. per i reati commessi tra coniugi ed altresì la facoltà di astensione dalla testimonianza nel processo penale prevista per il coniuge dall’art. 199 c.p.c. oltre che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Inoltre al reato di omicidio potrà applicarsi l’aggravante del legame di unione civile, quando esso avvenga da parte di un partner ai danni dell’altro.

[5] Per quanto riguarda la forma del vincolo contratto all’estero, l’unione civile è valida se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione, dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione. Sono stati individuati i criteri per l’individuazione della legge applicabile e la giurisdizione in caso di scioglimento dell’unione civile. Da notare che la conversione in Italia dell’unione contratta all’estero è esclusa nel caso di cittadino italiano che contragga unione con un cittadino straniero.