La modifica delle condizioni della separazione prima del divorzio
I provvedimenti urgenti adottati nella cosiddetta “fase presidenziale” della separazione giudiziale e gli accordi dei coniugi omologati dal Tribunale nella separazione consensuale (confronta La separazione (consensuale e giudiziale), possono rivelarsi, con il passare del tempo, superati da eventi successivi (ad esempio, variazioni nelle condizioni economiche delle parti o trasferimenti di residenza), o comunque non più rispondenti alle effettive esigenze dei coniugi o dei loro figli.
Per questo motivo, l’art. 710 cod. proc. civ.(1) attribuisce ad entrambi i coniugi (anche disgiuntamente) la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, la modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione e relativi agli stessi coniugi ovvero alla prole.
Naturalmente, l’istanza deve essere adeguatamente motivata, ed è onere del ricorrente (o dei ricorrenti) provare la sussistenza delle circostanze che ne giustificano la proposizione.
Il Tribunale decide in forma collegiale e in camera di consiglio, basandosi sugli elementi probatori prodotti a sostegno dell’istanza oppure disponendo, laddove ritenuta necessaria, l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori (eventualmente, anche delegando allo svolgimento di tale attività uno dei suoi componenti).
Un’ipotesi particolare di modifica delle condizioni della separazione, d’altra parte, è contemplata dall’art. 709 ter cod. proc. civ.(2) nel caso in cui uno dei coniugi:
- si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi nascenti dalla separazione stessa;
- abbia commesso atti comportanti gravi pregiudizi per i figli minori, oppure costituenti ostacolo al corretto svolgimento delle modalità di affidamento di questi ultimi.
Nelle ipotesi menzionate, l’altro coniuge può proporre ricorso al Tribunale, il quale, sentite le parti, può disporre la modifica delle condizioni concordate dai coniugi o stabilite dal Presidente, nonché:
1. ammonire il genitore inadempiente;
2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o dell’altro genitore;
3. condannare il genitore inadempiente al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 75,00 e un massimo di € 5.000,00.
Il provvedimento del Tribunale è impugnabile nei modi ordinari (confronta anche Tutela in caso di mancato pagamento dell’assegno per mantenimento/alimenti (in sede civile) e Tutela in caso di mancato pagamento dell’assegno per mantenimento/alimenti (in sede penale).
(1) Art. 710 cod. proc. civ. Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi.(1) Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. (2) Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti. (3) Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
(2) Art. 709 ter cod. proc. civ. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. (1) Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. (2) A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. (3) I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.